Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11612 del 22 giugno 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di azione revocatoria ordinaria, il rapporto di contestualitą richiesto dall'art. 2901 secondo comma c.c., in forza del quale la prestazione di garanzie reali, anche per debiti altrui, č considerata «atto a titolo oneroso» se contestuale alla nascita del credito garantito, sussiste anche nel caso in cui il terzo conceda ipoteca al factor per garantire un credito fattorizzato prima che esso venga ad esistenza, e perciņ tanto se l'ipoteca sia concessa contestualmente alla stipula del contratto di factoring, quanto successivamente, qualunque ne sia lo scopo, anche quello di evitare la risoluzione del contratto e la cessazione del rapporto. (Nella specie, stipulato un contratto di factoring ed erogata una somma a fronte della cessione pro solvendo di crediti futuri, il debitore aveva concesso ipoteca a garanzia della regolare esecuzione delle proprie obbligazioni dopo il sorgere di contestazioni relative ai crediti oggetto del contratto; la S.C, in applicazione del suesposto principio ha confermato la sentenza di merito che, in relazione all'azione revocatoria promossa dal creditore aveva negato la gratuitą della concessione di ipoteca).

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