Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1716 del 27 febbraio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi di azione revocatoria di un negozio dispositivo anteriore al sorgere del credito, prevista al n. 1) del primo comma dell'art. 2901 c.c., gli elementi costitutivi della fattispecie che —oltre al carattere lesivo dell'atto di disposizione ed alla esistenza del credito — debbono essere dimostrati dal creditore sono due: che l'autore dell'atto, alla data della sua stipulazione, aveva l'intenzione di contrarre debiti ovvero era consapevole del sorgere della futura obbligazione; che lo stesso soggetto abbia compiuto l'atto dispositivo appunto in funzione del sorgere dell'obbligazione, per porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto. La valutazione compiuta al riguardo dal giudice del merito č incensurabile in sede di legittimitā, se sorretta da adeguata motivazione.

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