Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12144 del 29 ottobre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di , azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di «credito», comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensģ mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori compresi quelli meramente eventuali.

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