Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7484 del 4 giugno 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la concreta esigibilità di esso, potendo essere esperita in concorso con gli altri requisiti di legge anche per crediti condizionali, non scaduti e/o soltanto eventuali. Pertanto, con riguardo alla posizione del fideiussore i cui atti dispositivi sono soltanto assoggettabili al pari di quelli del debitore principale, al rimedio in questione, l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito e non a quello della scadenza dell'obbligazione del debitore principale, per cui è a tale momento che occorre fare riferimento al fine di stabilire se l'atto, pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde affermare, conseguentemente, la necessità o meno della prova della cosiddetta «dolosa preordinazione».

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