Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11858 del 27 maggio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Il terzo subacquirente di un immobile può intervenire nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti del suo dante causa e di chi aveva a questi venduto il bene, non solo per far valere l'insensibilità del proprio acquisto rispetto all'eventuale sentenza di accoglimento, ma anche per sostenere le ragioni del proprio dante causa rispetto alla domanda revocatoria. Nel primo caso, il terzo subacquirente assume la veste di interventore autonomo, in quanto fa valere un diritto proprio; nel secondo assume invece la veste di interventore adesivo dipendente, ed è di conseguenza privo di legittimazione ad impugnare la sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria, ove il suo dante causa vi abbia prestato acquiescenza.

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