Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4698 del 25 febbraio 2011

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di concordato fallimentare, non compete al giudice delegato, nella sede della verifica dell'esecuzione dello stesso ai sensi dell'art. 136 legge fall., il potere di ordinare la cancellazione delle ipoteche iscritte sui beni del fallito in data anteriore al fallimento ed a vantaggio di creditori del fallito, da un lato riferendosi la predetta norma alle sole ipoteche iscritte da terzi a garanzia dell'esecuzione del concordato e, dall'altro, non potendosi applicare l'art. 586, primo comma, c.p.c. (cui rinvia l'art. 105 legge fall.), trattandosi di norma sulla espropriazione forzata non richiamata dalla disciplina del procedimento concordatario né applicabile in via analogica; la predetta cancellazione, inoltre, confligge con la norma generale in materia d'ipoteca che, all'art. 2878, n. 3, c.c., prevede che l'estinzione della stessa consegua dall'estinzione dell'obbligazione che essa garantisce.

(massima n. 2)

In tema di concordato fallimentare, ove gli obblighi dell'assuntore siano stati limitati, con apposita clausola recepita nella sentenza di omologazione, ai soli crediti ammessi al passivo, tale previsione, una volta che la predetta sentenza sia passata in giudicato, non è più contestabile, nè il terzo creditore, che si dolga dell'esclusione del suo credito tra quelli accollati dall'assuntore, può avvalersi allo scopo predetto del reclamo avverso il decreto emesso dal giudice delegato, ex art. 136 legge fall., in sede di verifica dell'avvenuta esecuzione del concordato.

(massima n. 3)

In tema di reclamo endofallimentare avverso i decreti del giudice delegato, ai sensi dell'art. 26 legge fall. (nel testo vigente anteriormente al d.l.vo n. 5 del 2006), il termine iniziale di decorrenza per la relativa presentazione coincide con la comunicazione del decreto alla parte, da effettuarsi, di regola, ai sensi degli artt. 136 e ss. c.p.c., ovvero con forme equipollenti, in grado di assicurare l'effettiva ed integrale conoscenza del contenuto del provvedimento e la data in cui essa è avvenuta. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha cassato il decreto con cui il tribunale fallimentare aveva ritenuto tardivo il reclamo, per superamento del termine di dieci giorni, avverso il decreto di cancellazione dei gravami ipotecari disposto dal giudice delegato, ritenendo che di tale provvedimento parte ricorrente non poteva dirsi essere venuta a conoscenza solo perchè avvisata in modo generico dell'autorizzazione giudiziale al trasferimento dei beni del fallito all'assuntore del concordato, dovendo, a tutto concedere, fissarsi la predetta conoscenza completa dalla successiva comunicazione dell'integrale decreto del giudice, effettuata successivamente con fax dal curatore alla reclamante).

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