Cassazione civile Sez. III sentenza n. 19963 del 14 ottobre 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile il soddisfacimento del credito, incombe al convenuto che eccepisca la mancanza dell'eventus damni l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali. In riferimento alla concessione d'ipoteca, che è negozio di disposizione patrimoniale suscettibile di determinare una diminuzione della garanzia patrimoniale generale del debitore, potendo concretamente condurre, seppure in modo mediato, allo stesso risultato finale della alienazione del bene ipotecato, ciò comporta che incombe al beneficiario della garanzia dedurre e provare che il patrimonio residuo del debitore è di dimensioni tali, in rapporto all'entità della sua complessiva debitoria, da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento dei crediti chirografari.

(massima n. 2)

L'atto costitutivo d'ipoteca si configura ordinariamente come negozio unilaterale, potendo constare anche della sola volontà del concedente, senza che vi sia bisogno, per la nascita del vincolo, dell'accettazione del creditore, la quale fa invece assumere al negozio struttura contrattuale, come risultante di un accordo bilaterale tra concedente e beneficiario; in ogni caso, il rapporto che ne deriva intercorre esclusivamente tra il creditore ed il datore d'ipoteca, ed il debitore ne è parte esclusivamente nell'ipotesi in cui abbia concesso ipoteca su un bene che gli appartiene, mentre vi rimane estraneo nell'ipotesi in cui l'ipoteca sia stata data da un terzo; in quest'ultimo caso, benché il rapporto si richiami all'obbligazione principale e sia stato costituito con riferimento alla sua persona, il debitore non assume la posizione di litisconsorte necessario nel giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria proposta nei confronti dell'atto costitutivo d'ipoteca, che dev'essere promosso esclusivamente nei confronti delle parti del rapporto ipotecario, le sole aventi interesse alla conservazione dell'efficacia della garanzia.

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