Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3669 del 16 giugno 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

Il nuovo testo dell'art. 2777 c.c., come modificato dalla L. 29 luglio 1975, n. 426 che ha rinnovato il sistema e l'ordine dei privilegi, si č limitato a disporre la collocazione preferenziale immediatamente dopo le spese di giustizia, a favore dei crediti menzionati nell'art. 2751 bis c.c., fermo restando il sistema previgente nei rapporti fra i crediti predetti e quelli garantiti da pegno o assistiti da privilegio speciale con diritto di ritenzione, i quali continuano a prevalere sui crediti di lavoro, cosė come, nel sistema previgente, prevalevano su crediti di grado poziore.

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