Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10771 del 29 settembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Il creditore che abbia iscritto ipoteca su beni eccedenti l'importo del credito vantato non può mai essere chiamato a rispondere, nei confronti del debitore, per danno da illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., non consentendolo le disposizioni di cui agli artt. 2740 (circa l'assoggettabilità di tutti i beni del debitore, presenti e futuri, alla responsabilità patrimoniale), 2828 (che legittima il creditore ad iscrivere ipoteca giudiziale su qualsiasi immobile di proprietà del debitore) e 2877 stesso codice (con il quale sono poste a carico del debitore richiedente le spese per l'eventuale riduzione, mentre sono a carico del creditore le sole spese derivanti da riduzione dell'ipoteca per eccesso nella determinazione del credito). Resta, peraltro, salva la possibilità di configurare, a carico del creditore procedente, una ipotesi di responsabilità processuale, a tenore dell'art. 96, primo comma c.p.c., qualora quest'ultimo, convenuto perla riduzione dell'ipoteca, resista in giudizio con mala fede o colpa grave.

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