Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5884 del 25 maggio 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

L'ammissione dell'interrogatorio formale non può essere negata, assumendosene l'inconcludenza, per il solo fatto che la parte interroganda abbia, in atti processuali pregressi, smentito quanto dedotto in interrogatorio, in quanto lo scopo dell'interrogatorio formale è proprio quello di provocare la confessione della parte.

(massima n. 2)

Poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predispone una documentazione scritta.

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