Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12111 del 19 agosto 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art. 2721 c.c., non č tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilitą.

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