Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2592 del 22 aprile 1980

(1 massima)

(massima n. 1)

In deroga al principio generale ex art. 813 c.c., l'art. 2653, n. 5, c.c., nello stabilire l'onere della trascrizione per le domande che interrompono il corso dell'usucapione di beni immobili, si riferisce solo all'usucapione della proprietā e non anche all'usucapione di altri diritti reali immobiliari, in mancanza di un'espressa previsione in tal senso: conseguentemente, la domanda intesa al rispetto delle distanze legali non č soggetta a trascrizione sotto il profilo che essa avrebbe l'effetto di interrompere l'usucapione del diritto di servitų di contenuto contrario al limite legale dedotto in giudizio.

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