Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8233 del 6 novembre 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

La trascrizione dell'atto di compravendita nel caso previsto dall'art. 2653 n. 1 del c.c. ha solamente effetto processuale, non sostanziale, nel senso che fornisce all'acquirente una posizione processuale indipendente, legittimandolo, qualora abbia trascritto prima della trascrizione della domanda di rivendicazione proposta contro il suo dante causa, all'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., contro la sentenza che abbia accolto detta domanda. Ne consegue che il giudice investito dell'opposizione non può accogliere senz'altro l'opposizione stessa, dopo averne constatata l'ammissibilità (iudicium rescindens), omettendo l'accertamento nel merito del diritto vantato dall'opponente (iudicium rescissorium).

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