Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4915 del 5 giugno 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

La sentenza, che accolga la domanda di revocatoria ordinaria della vendita di bene immobile o bene mobile iscritto in pubblico registro, č inopponibile non solo al terzo acquirente in base ad atto trascritto prima della data di trascrizione della domanda stessa (art. 2652 c.c.), ma anche al creditore che abbia promosso esecuzione in danno del convenuto compratore (ed al creditore intervenuto nell'esecuzione) in base a pignoramento anteriore alla suddetta data, stante l'espressa equiparazione di tale creditore al terzo acquirente, contemplata, al fine indicato, dall'art. 2915 secondo comma c.c. Parimenti, in caso di fallimento di quel convenuto, la predetta sentenza resta inopponibile alla massa quando la relativa domanda sia stata trascritta dopo la dichiarazione di fallimento, dato che l'art. 45 della legge fallimentare, facendo applicazione delle indicate regole in sede di esecuzione concorsuale, sancisce l'inefficacia rispetto ai creditori delle formalitā necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo detta dichiarazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.