Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4819 del 14 aprile 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

La trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferire la proprietą di un bene immobile, rendendo inopponibili al promissario acquirente le alienazioni a terzi effettuate dal promittente venditore in epoca successiva, rende anche «possibile» il trasferimento del bene in favore dell'attore, che, altrimenti, nel suddetto caso di successiva alienazione dell'immobile secondo i principi generali non potrebbe pił avere luogo.

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