Cassazione civile Sez. III sentenza n. 20292 del 14 ottobre 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli effetti sostanziali contemplati all'art. 2644, c.c., non sono gli unici realizzati dalla trascrizione, in quanto questo istituto non mira soltanto a dirimere eventuali conflitti fra diritti tra loro incompatibili, ma assolve - tra l'altro - la finalitā di rendere opponibili ai terzi determinate situazioni che comportano vincoli di indisponibilitā relativamente a beni o diritti immobiliari ed alla quale č preordinato - fra gli altri - l'art. 2914, c.c., che stabilisce la inopponibilitā, nei confronti del creditore pignorante, delle alienazioni di beni immobili successive al pignoramento; pertanto, al creditore che abbia pignorato i crediti per canoni di locazione dovuti al proprio debitore č inopponibile il decreto di omologazione della separazione consensuale che abbia assegnato il relativo immobile al coniuge di quest'ultimo, qualora sia stato trascritto successivamente al pignoramento.

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