Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6159 del 2 giugno 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

L'istituto della trascrizione ha lo scopo di attuare una forma di pubblicitā al fine di tutelare la buona fede e i diritti dei terzi per assicurare la prioritā del diritto effettivamente trasmesso ed acquistato, ma non ha alcuna influenza sulla validitā e sull'efficacia dell'atto, anche se non trascritto, salvo la concorrenza con altri atti trascritti. Pertanto, la mancata trascrizione dell'atto d'acquisto della comproprietā di un immobile non č di ostacolo alla dimostrazione di un concorrente diritto di proprietā nei confronti del titolare dello stesso bene, non ricorrendo un'ipotesi di conflitto tra acquirenti di diritti di eguale natura.

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