Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9457 del 28 aprile 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

La servitł volontariamente costituita, per essere opponibile all'avente causa dell'originario proprietario del fondo servente, deve essere stata trascritta o espressamente menzionata nell'atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo, rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti.

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