Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10676 del 24 aprile 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

Il giudice dell'opposizione all'esecuzione, ove ritenga che la corretta interpretazione del titolo esecutivo giudiziale comporti la riduzione della pretesa azionata in executivis dal creditore, non può pronunciare una sentenza di condanna del debitore al pagamento della minor somma così determinata, perché in questo caso si duplicherebbe il titolo esecutivo, ma deve limitarsi ad accertare quale sia l'esatto ambito oggettivo e soggettivo del suddetto titolo e, conseguentemente, pronunciarsi sulla legittimità o meno dell'esecuzione già intrapresa, configurandosi, per l'appunto, siffatto giudizio come causa di accertamento negativo, totale o parziale, dell'azione esecutiva esercitata.

(massima n. 2)

La società di capitali nella quale sia conferita l'azienda di una impresa individuale succede in tutti i rapporti attivi e passivi di quest'ultima. Da ciò consegue che la società nella quale sia confluita l'azienda di altra è soggetta all'esecuzione forzata fondata su un titolo giudiziale pronunciato nei confronti del conferente l'azienda, oltre ad essere legittimata a proporre opposizione all'esecuzione stessa.

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