Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1311 del 20 febbraio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché, secondo quanto risulta dal disposto dell'art. 2557 primo comma c.c., la violazione del divieto di concorrenza non richiede un danno effettivo o una effettiva concorrenza, essendo sufficiente un danno potenziale per conseguire la risoluzione del contratto o l'inibitoria, l'accertamento di tale violazione non č correlato necessariamente alla verificazione concreta del danno, il quale, comunque, se accertato, dą luogo alla condanna al risarcimento dell'autore di esso.

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