Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10648 del 3 maggio 2010

(2 massime)

(massima n. 1)

La vendita di un bene comune stipulata congiuntamente da più comproprietari dà luogo a solidarietà attiva dei venditori nel credito per il prezzo, sicché, ai sensi dell'art. 1292 c.c., ciascuno di essi ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione, con la conseguente liberazione del debitore che ha effettuato il pagamento nei confronti di tutti gli altri creditori, e salva la ripartizione, nei rapporti interni, della somma pagata. Ne consegue che, in caso di accoglimento soltanto parziale della domanda di adempimento proposta congiuntamente dai venditori, l'appello incidentale proposto da uno soltanto di essi a seguito dell'impugnazione in via principale della sentenza da parte del compratore non si traduce nella proposizione di una domanda nuova, né impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri venditori, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, e potendo gli altri venditori giovarsi della sentenza più favorevole eventualmente pronunciata in accoglimento dell'appello incidentale, ai sensi dell'art. 1306 c.c..

(massima n. 2)

Nel caso di cessione delle quote di partecipazione di una società cooperativa edilizia, si trasferiscono - in ragione del duplice rapporto fra i soci e la società, l'uno di carattere associativo e l'altro relativo al contratto bilaterale di scambio - sia la posizione di socio, sia il diritto di credito verso la società; non si trasferisce, invece, la proprietà dell'immobile non ancora assegnato al socio, che ne acquisterà la proprietà soltanto con la stipula del contratto di scambio con la società, quale contratto consensuale ad effetti reali. Ne deriva che le azioni di garanzia, proprie del contratto di compravendita, possono essere esercitate nel rapporto fra socio e cooperativa, ma non nel rapporto tra cedente e cessionario delle quote di partecipazione, salvo che le qualità o il valore dell'immobile, di cui si attende l'assegnazione, assumano rilevanza anche nel rapporto tra cedente e cessionario della quota, in virtù di specifiche garanzie contrattuali fornite al riguardo dal cedente al cessionario.

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