Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2926 del 4 aprile 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di espropriazione presso terzi, al terzo pignorato, quale destinatario di attività del processo esecutivo e titolare di un interesse a che questo si svolga secondo legge, in relazione al pregiudizio che in ,situazioni particolari egli possa ricevere dall'esecuzione, va riconosciuto il potere di proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. contro il provvedimento che indirizza la sua prestazione in un modo anziché in un altro. Pertanto nel caso di espropriazione della quota di uno dei soci, la società a responsabilità limitata, è legittimata a proporre opposizione contro,il provvedimento di assegnazione della quota ad un soggetto ad essa estraneo, al fine di far valere il proprio diritto di presentare un altro acquirente a norma dell'art. 2480 c.c., applicabile anche nella indicata ipotesi, che realizza al pari della vendita coattiva una forma di trasferimento coattivo del diritto.

(massima n. 2)

Nell'espropriazione presso terzi non è contemplata e non deve quindi essere disposta una apposita udienza per l'audizione delle parti, prevista per l'espropriazione mobiliare e per quella immobiliare, rispettivamente dagli articoli 530 e 569 c.p.c., giacché nell'espropriazione presso terzi la sede nella quale le parti si incontrano per definire le rispettive posizioni è l'udienza destinata alla dichiarazione da parte del terzo ex art. 547 stesso codice.

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