Cassazione penale Sez. I sentenza n. 944 del 16 maggio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

Anche nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione č ammissibile la rimessione del processo, in virtł della natura pienamente giurisdizionale di esso e l'espresso richiamo, contenuto nell'art. 4, comma ottavo, della legge n. 1423 del 1956, alle norme del codice di procedura penale per il suo svolgimento.

(massima n. 2)

La declaratoria di inammissibilitą della richiesta di rimessione del processo comporta la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali, ma non della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, che č di natura facoltativa.

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