Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2637 del 21 febbraio 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

Il socio di una cooperativa al quale, in applicazione di una clausola statutaria illegittima, non sia stato consentito di partecipare ad un'assemblea in cui siano state adottate deliberazioni idonee a spiegare un qualche effetto nei riguardi di detto socio, è fornito di adeguato interesse a far valere il suaccennato vizio di costituzione dell'assemblea e la conseguente illegittimità delle deliberazioni ivi adottate.

(massima n. 2)

Le domande volte a far valere la nullità di una deliberazione assembleare per illiceità o impossibilità dell'oggetto (ex art. 2379 c.c.), a differenza di quelle con cui se ne chieda l'annullamento per contrarietà alla legge o all'atto costitutivo (ex art. 2377 c.c.), non sono soggette a un termine di decadenza; sicché, proposte che esse siano, in qualunque tempo, da parte di chi vi abbia interesse, debbono essere in ogni caso esaminate nel merito, senza che dalla valutazione circa l'esistenza o l'inesistenza in concreto di tali vizi possa farsi discendere la qualificazione del tipo di domanda proposta, ne quindi il regime di decadenza che, a seconda del tipo di domanda, risulta applicabile, dovendosi distinguere i requisiti di ammissibilità della domanda dalla fondatezza di essa nel merito.

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