Cassazione civile Sez. I sentenza n. 693 del 2 marzo 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

Il biglietto di ammissione all'assemblea di società per azioni, rilasciato all'atto del deposito delle azioni, è nominativo e, pertanto, legittima il possessore all'esercizio dei diritti ad esso inerenti, solo se il possessore stesso si identifichi con il soggetto intestatario del documento; peraltro, poiché non sono prescritte particolari formalità per detta identificazione (che, ad esempio, potrebbe avvenire anche in base alla personale conoscenza dei partecipanti da parte del presidente dell'assemblea), né, in particolare, se ne richieda espressa menzione nel verbale dell'assemblea, deve ritenersi che, ove nulla risulti dal verbale, spetti a chi intenda sostenere l'invalidità della costituzione dell'assemblea e delle delibere in essa adottate, per la partecipazione e l'esercizio del voto da parte di soggetti non legittimati, di allegare e provare le circostanze medesime. La partecipazione all'assemblea di una società per azioni e l'esercizio del diritto di voto da parte di funzionario della banca depositaria di azioni trova fondamento non in una sub-delega, conferita dalla banca al funzionario medesimo, ma direttamente nella delega conferita dal depositante delle azioni, ove risulti che quest'ultimo, nel dare alla banca l'incarico di designare il funzionario più idoneo agli scopi indicati, abbia voluto imputare direttamente ad esso delegante la designazione medesima; in tale ipotesi, pertanto, il funzionario della banca si pone nella veste di mandatario del cliente e non di sostituto del mandatario e, conseguentemente, non operano le disposizioni di cui all'art. 1717 c.c.

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