Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5472 del 4 giugno 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

La clausola statutaria di una societā di capitali che preveda la proroga tacita della societā se, entro un determinato termine prima della scadenza stabilita, un socio non abbia dato disdetta agli altri soci, deve ritenersi contra legem, perché a differenza delle societā personali, per quelle di capitali la durata č un elemento essenziale e deve essere certa, potendo subire variazioni, in linea generale, mediante una modifica dell'atto costitutivo adottata con delibera dell'assemblea straordinaria. La nullitā di una tale clausola tuttavia non travolge automaticamente la previsione statutaria della disdetta, che rappresenta attribuzione al singolo socio, nei confronti della societā, di un diritto personale, di natura potestativa, a veder cessare il contratto sociale alla scadenza originaria prevista e che si traduce in un correttivo della nullitā della clausola di proroga tacita.

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