Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13468 del 3 giugno 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

La prestazione di garanzia in favore di una societą in accomandita semplice ed il prelievo di fondi dalle casse sociali per le esigenze personali (quand'anche indebito o addirittura illecito) non integrano l'ingerenza del socio accomandante nell'amministrazione della societą in accomandita semplice - con l'assunzione della responsabilitą illimitata, a norma dell'art. 2320 c.c., e la conseguente estensione al socio del fallimento della societą, ai sensi dell'art. 147 della legge fall. - in quanto la prima attiene al momento esecutivo delle obbligazioni ed il secondo non costituisce un atto di gestione della societą.

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