Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5732 del 10 giugno 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Il credito di cui all'art. 2289 c.c., relativo alla liquidazione della quota del socio uscente, avendo fin dall'origine ad oggetto una somma di danaro, č un credito di valuta ed č soggetto, quindi, al principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c.; nondimeno la svalutazione monetaria assume rilevanza quando, non essendo avvenuto l'adempimento entro il termine di sei mesi previsto dall'ultimo comma dell'art. 2289, diventino applicabili i principi sul risarcimento del danno conseguente alla mora del debitore.

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