Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2376 del 3 marzo 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Nelle societā di persone (nella specie, societā di fatto), il procedimento formale di liquidazione non č imposto dalla legge in modo assoluto, in quanto i soci possono evitarlo decidendo di pervenire alla estinzione dell'ente sociale con altre modalitā, ed, eventualmente, con l'intervento di un giudice. L'esistenza di un tale accordo non č esclusa da semplici divergenze nella determinazione dell'entitā delle quote, ma solo dal rifiuto — anche implicitamente manifestato — di addivenire alla definizione dei rapporti sociali secondo modalitā diverse da quelle proprie del procedimento legale di liquidazione.

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