Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4768 del 14 maggio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Il fatto illecito colposo di uno dei soci di una societā di fatto, commesso nell'ambito dell'attivitā della stessa e per il raggiungimento dei suoi scopi, costituisce illecito della societā, ed impegna tutti i soci solidalmente ed illimitatamente, salvo che la responsabilitā del socio operatore sia personale, in quanto correlata ad un atto diretto alla lesione dell'altrui diritto, e non coinvolga, quindi, gli altri soci. Tale principio conserva validitā anche nella ipotesi in cui sia intervenuta una sentenza penale di assoluzione (per non aver commesso il fatto) nei confronti di uno dei soci, in quanto, operando le statuizioni del giudice penale e di quello civile su piani diversi, l'assoluzione non esclude che la societā ed i soci, cui, congiuntamente ed unitariamente č imputato dall'ordinamento l'evento dannoso, ne rispondano civilmente di fronte ai terzi: in tal caso, nei rapporti interni, le conseguenze che da tale affermazione di responsabilitā derivano si ripartiscono tra i soci secondo il criterio della partecipazione di ciascuno alle sorti dell'attivitā collettiva.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.