Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9471 del 19 luglio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

Al fine di accertare se il versamento del socio alla società possa ritenersi effettuato per un titolo che ne giustifichi la restituzione al di fuori dell'ipotesi di liquidazione, occorre accertare quale sia stata la reale intenzione dei soggetti (socio e società) tra i quali il rapporto si è instaurato, verificando, secondo le regole interpretative della volontà negoziale, se tra le parti sia intercorso un rapporto di finanziamento inquadrabile nello schema del mutuo, o se sia intervenuto un contratto atipico di conferimento di capitale (inteso come capitale di rischio, in senso economico, e non come capitale nominale, in senso giuridico); in tale attività ermeneutica il giudice di merito può attribuire valore prevalente alla classificazione contabile con cui l'operazione è stata registrata nei libri della società, giacché la considerazione di una pluralità di elementi ermeneuticamente rilevanti non esclude la selezione di essi in base alla rispettiva valenza e quindi la collocazione di uno o alcuni di essi in posizione di preminenza nell'iter formativo del convincimento del giudice, con la conseguenza che deve ritenersi corretta la prevalenza accordata al dato letterale emergente dalla classificazione contabile, ove esso sia esente da lacune o ambiguità. (Fattispecie relativa a società di persone).

(massima n. 2)

Con il versamento in conto capitale, l'entità pecuniaria che ne forma l'oggetto fuoriesce dal patrimonio del soggetto che vi provvede ed entra a far parte del patrimonio della società (dotato di alterità giuridica rispetto al patrimonio dei singoli soci) e può essere utilizzato soltanto in conformità alla volontà sociale determinatasi nei modi previsti dalla legge; ne consegue che per la distrazione di somme costituenti oggetto di tale versamento nelle società di persone, non è sufficiente una determinazione degli amministratori, giacché la volontà riferibile a tale tipo di società è governata dal principio della collegialità e, nell'ambito di questo, dal principio dell'unanimità, con le sole eccezioni previste dalla legge.

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