Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9209 del 6 luglio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

L'accoglimento della domanda con la quale il socio di una societā di capitali chieda la condanna della societā a restituirgli somma da lui in precedenza versate alla societā medesima richiede la prova che detto versamento sia stato eseguito per un titolo che giustifichi la pretesa di restituzione: prova che deve essere tratta non tanto dalla denominazione con la quale il versamento č stato registrato nelle scritture contabili della societā, quanto soprattutto dal modo in cui concretamente č stato attuato il rapporto, dalle finalitā pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi. Č questione di interpretazione della volontā negoziale delle parti stabilite se l'indicato versamento tragga origine da un rapporto di mutuo o se invece esso sia stato effettuato a titolo di apporto del socio al patrimonio di rischio dell'impresa collettiva; nel qual ultimo caso il diritto alla restituzione, prima e al di fuori del procedimento di liquidazione della societā, sussiste solo qualora il conferimento sia stato risolutivamente condizionato alla mancata successiva deliberazione assembleare di aumento del capitale nominale della societā e tale deliberazione non sia intervenuta entro il termine stabilito dalle parti o fissato dal giudice.

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