Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4187 del 13 maggio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilità di una società di fatto, la sussistenza del contratto sociale può risultare, oltre che da prove dirette specificamente riguardanti i suoi requisiti tipici (quali l'affectio societatis, la costituzione di un fondo comune, la partecipazione agli utili e alle perdite), pure da manifestazioni esteriori della attività di gruppo, quando esse per la loro sintomaticità e concludenza evidenzino l'esistenza della società anche nei rapporti interni. In particolare, i finanziamenti e le fideiussioni a favore dell'imprenditore possono costituire indici rivelatori del rapporto stesso qualora, alla stregua della loro sistematicità e di ogni altra circostanza del caso concreto, siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali. (Nella specie, l'accertamento del rapporto societario tra due soggetti, rispettivamente primo prenditore e giratario di una cambiale, rilevava ai fini della opponibilità al secondo del rapporto fondamentale tra l'emittente e il primo: la sentenza impugnata, confermata dalla Suprema Corte, ha dato rilievo, al fine di ritenere l'esistenza di una società di fatto, alla circostanza che il titolare di un'attività commerciale utilizzava il conto corrente bancario, corredato di fido, intestato ad altra persona e non altrimenti movimentato, sia per prelievi, realizzati con assegni firmati in bianco, sia per versamenti, e che il titolare dell'impresa girava i titoli cambiari ricevuti da clienti al socio di fatto, con cui detti clienti dovevano trattare il rinnovo dei titoli).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.