Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7606 del 12 luglio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi di rapporto d'opera professionale al quale sia stato apposto un termine finale (inteso unicamente a determinare la durata massima del rapporto), il risarcimento del danno cagionato dal recesso anticipato del cliente deve essere liquidato secondo i criteri generali di cui agli artt. 1223 e ss. c.c., avuto riguardo alla peculiaritā del rapporto — di carattere fiduciario — ed alle singole clausole di esso; in particolare, pur potendo il danno concretarsi nella mancata percezione, da parte del professionista, dei compensi che gli sarebbero spettati durante il periodo compreso fra la data della anticipata cessazione del rapporto e quella della sua scadenza contrattuale, č compito del giudice procedere ex officio all'accertamento di tutti i fattori causali del pregiudizio subito dal professionista e dell'eventuale concorso di colpa del medesimo, rilevante ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c., secondo cui se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento č diminuito secondo la gravitā della colpa e l'entitā delle conseguenze che ne sono derivate. Compete invece al debitore provare i danni (ex art. 1227, secondo comma, c.c.) che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

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