Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4501 del 15 maggio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Il carattere fiduciario del rapporto avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale comporta, stante il principio del recesso ad nutum da parte del cliente di cui all'art. 2237 c.c., che la pattuizione di una scadenza contrattuale debba intendersi come termine di durata massima del rapporto. Ciò non esclude, tuttavia, il potere delle parti di derogare, anche implicitamente, al detto principio, stabilendo che l'intenzione di far cessare il rapporto debba essere manifestata all'altra parte entro un dato termine prima della scadenza del contratto e che, in difetto di ciò, il rapporto debba intendersi tacitamente rinnovato.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.