Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6170 del 16 marzo 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Il prestatore d'opera intellettuale che receda dal contratto in presenza di una giusta causa ha diritto al compenso per le prestazioni giā eseguite, a condizione che provi l'esistenza del suo credito e, dunque, anche il risultato utile derivato al cliente per la sua opera; ove, invece, il professionista receda senza giusta causa, lo stesso č tenuto al risarcimento del danno di cui il cliente abbia dimostrato l'esistenza.

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