Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1211 del 29 gennaio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

La computabilitą del compenso per lavoro straordinario ai fini della determinazione della indennitą di anzianitą, ai sensi dell'art. 2121 (testo originario) c.c., presuppone la continuitą di tale prestazione, ravvisabile quando la stessa, pur variandone l'entitą nel tempo, risponda ad un criterio di regolaritą e di frequenza, e anche di mera periodicitą, restando esclusa dal calcolo solo quella effettuata in via occasionale, transitoria e saltuaria. La non occasionalitą e saltuarietą della prestazione di lavoro straordinario risultano sufficientemente dimostrate dalle buste paga dei lavoratori, senza che assuma rilevanza in contrario la fissazione, concordata in sede di contrattazione tra le parti, del numero di unitą di personale, che non implica di per sé l'esclusione della necessitą di ricorrere allo straordinario in virtł di una programmata predeterminazione delle esigenze aziendali.

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