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Articolo 76 Legge sull'adozione

(L. 4 maggio 1983, n. 184)

[Aggiornato al 02/01/2024]

Dispositivo dell'art. 76 Legge sull'adozione

Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o già definite al momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima. (1)

Note

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 1-18 luglio 1986, n. 199, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 76 " nella parte in cui preclude l'applicazione dell'art. 37 alle procedure già iniziate nei confronti di minore straniero in stato di abbandono in Italia.".

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