Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o già definite al momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima. (1)
Note
                                                        
                      (1)
                    
                  La Corte Costituzionale, con sentenza 1-18 luglio 1986, n. 199, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 76 " nella parte in cui preclude l'applicazione dell'art. 37 alle procedure già iniziate nei confronti di minore straniero in stato di abbandono in Italia.".
                
                          
            
                          
        
      





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