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Articolo 46 Legge sull'adozione

(L. 4 maggio 1983, n. 184)

[Aggiornato al 02/01/2024]

Dispositivo dell'art. 46 Legge sull'adozione

Per l'adozione č necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando.

Quando č negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, puō, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la responsabilitā genitoriale o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale puō pronunciare l'adozione quando č impossibile ottenere l'assenso per incapacitā o irreperibilitā delle persone chiamate ad esprimerlo.

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