1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo(1).
Note
(1)
La Corte costituzionale con sentenza 10 marzo - 23 maggio 2025, n. 70 (in G.U. 1ª s.s. 28/5/2025, n. 22) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense)".