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Articolo 42 Legge professionale forense

(L. 31 dicembre 2012, n. 247)

[Aggiornato al 29/02/2024]

Norme disciplinari per i praticanti

  • Dispositivo

Dispositivo dell'art. 42 Legge professionale forense

1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.