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Articolo 79 Legge sull'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354)

[Aggiornato al 20/03/2024]

Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza

Dispositivo dell'art. 79 Legge sull'ordinamento penitenziario

Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge.

Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni.

Al giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l'ultimo comma dell'articolo 68.

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