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Articolo 67 Legge sull'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354)

[Aggiornato al 06/05/2023]

Visite agli istituti

Dispositivo dell'art. 67 Legge sull'ordinamento penitenziario

Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

  1. a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale;
  2. b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;
  3. c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;
  4. d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;
  5. e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;
  6. f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;
  7. g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;
  8. h) gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria;
  9. i) l'ispettore dei cappellani;
  10. l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia;
  11. l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati;
  12. l-ter) i membri del Parlamento europeo.

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell'articolo 18 bis.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.

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