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Articolo 53 bis Legge sull'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354)

[Aggiornato al 20/03/2024]

Computo del periodo di permesso o licenza

Dispositivo dell'art. 53 bis Legge sull'ordinamento penitenziario

1. Il tempo trascorso dal detenuto o dall'internato in permesso o licenza è computato a ogni effetto nella durata delle misure restrittive della libertà personale, salvi i casi di mancato rientro o di altri gravi comportamenti da cui risulta che il soggetto non si è dimostrato meritevole del beneficio. In questi casi sull'esclusione dal computo decide, con decreto motivato, il magistrato di sorveglianza.

2. Avverso il decreto può essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza secondo la procedura di cui all'articolo 14 ter. il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del Collegio.

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