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Articolo 50 bis Legge sull'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354)

[Aggiornato al 20/03/2024]

Concessione della semilibertą ai recidivi

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 50 bis Legge sull'ordinamento penitenziario

ARTICOLO ABROGATO DAL D. L. 1 LUGLIO 2013, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 94

[1. La semilibertà può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero, se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis della presente legge, di almeno tre quarti di essa.]

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