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Articolo 33 Legge sull'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354)

[Aggiornato al 20/03/2024]

Isolamento

Dispositivo dell'art. 33 Legge sull'ordinamento penitenziario

1. Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso:

  1. a) quando è prescritto per ragioni sanitarie;
  2. b) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune;
  3. c) per gli indagati e imputati se vi sono ragioni di cautela processuale; il provvedimento dell'autorità giudiziaria competente indica la durata e le ragioni dell'isolamento.

2. Il regolamento specifica le modalità di esecuzione dell'isolamento.

3. Durante la sottoposizione all'isolamento non sono ammesse limitazioni alle normali condizioni di vita, ad eccezione di quelle funzionali alle ragioni che lo hanno determinato.

4. L'isolamento non preclude l'esercizio del diritto di effettuare colloqui visivi con i soggetti autorizzati(1).

Note

(1) Tale articolo è stato modificato dall'art. 11 comma 1 lettera m) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

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