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Articolo 31 Legge sull'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354)

[Aggiornato al 20/03/2024]

Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati

Dispositivo dell'art. 31 Legge sull'ordinamento penitenziario

1. Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 sono nominate per sorteggio secondo le modalità indicate dal regolamento interno dell'istituto.

2. Negli istituti penitenziari che ospitano sezioni femminili la rappresentanza comprende anche una detenuta o internata(1).

Note

(1) Tale articolo è stato modificato dall'art. 11 comma 1 lettera l) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

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