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Articolo 29 Legge sull'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354)

[Aggiornato al 20/03/2024]

Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi

Dispositivo dell'art. 29 Legge sull'ordinamento penitenziario

I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto penitenziario o dell'avvenuto trasferimento.

In caso di decesso o di grave infermitą fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed alle altre persone eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermitą delle persone di cui al comma precedente.

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