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Articolo 25 ter Legge sull'ordinamento penitenziario

(L. 26 luglio 1975, n. 354)

[Aggiornato al 20/03/2024]

Assistenza per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali

Dispositivo dell'art. 25 ter Legge sull'ordinamento penitenziario

(1)1. L'amministrazione penitenziaria è tenuta a rendere disponibile a favore dei detenuti e degli internati, anche attraverso apposite convenzioni non onerose con enti pubblici e privati, un servizio di assistenza all'espletamento delle pratiche per il conseguimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e l'erogazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro.

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall'art. 2 comma 1 lettera h) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124.

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